Assegni familiari: l’ANSES limita il pagamento a chi si assenta dal Paese per più di 90 giorni

Assegni familiari: l’ANSES limita il pagamento a chi si assenta dal Paese per più di 90 giorni
Assegni familiari: l’ANSES limita il pagamento a chi si assenta dal Paese per più di 90 giorni

L’ANSES ha stabilito modifiche nel controllo degli assegni familiari per evitare il pagamento ai beneficiari che sono stati assenti dal Paese per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi.

La decisione è stata formalizzata con la delibera 219/2024, pubblicata questo lunedì in Gazzetta Ufficiale.

“Resta stabilito che, ai fini dell’esercizio del controllo sulla riscossione delle assegnazioni della Legge n. 24.714, deve intendersi che il soggetto titolare del beneficio o generatore del diritto, a seconda dei casi, non rispetta le norme l’obbligo di residenza nel Paese quando è stato assente dal territorio della Repubblica Argentina per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi”, secondo il testo ufficiale.

Per verificare il rispetto del requisito di residenza, verranno utilizzate le informazioni contenute nei diversi database ANSES e quelle inviate dalla Direzione Nazionale della Migrazione, nel quadro degli accordi attuali tra le due organizzazioni, ha chiarito l’Esecutivo.

Ha, inoltre, motivato tale provvedimento rilevando che “al fine di omogeneizzare il controllo del requisito della residenza per tutte le prestazioni che hanno la stessa natura giuridica e che compongono il sistema previdenziale, è necessario prevedere che, quando vengono a mancare si verifica nel territorio della Repubblica Argentina per un periodo superiore a 90 giorni di calendario, il requisito di residenza nel paese prescritto per ciascuno degli incarichi non sarà considerato soddisfatto.

“Se viene rispettato il periodo di assenza di cui sopra, l’assegnazione corrispondente verrà sospesa”, avverte l’ente, precisando che nel caso dell’assegno familiare per coniuge, la sospensione opererà in caso di assenza del titolare o del suo coniuge. del paese simultaneamente o alternativamente e continuamente.

Nel caso dell’Assegno Familiare per Figli e Figli con Disabilità, la sospensione opererà quando il figlio del titolare sarà assente continuativamente dalla Repubblica Argentina per il periodo stabilito.

Nel caso dell’assegno di gravidanza per la protezione sociale, la sospensione opererà quando la titolare sarà assente dal Paese per i 90 giorni di calendario.

Risoluzione 219/2024 di El Litoral

 
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