Río Negro applica l’adeguamento delle spese di viaggio dei dipendenti pubblici

Lui decreto 607/2024 firmata lunedì dal governatore Alberto Weretilneck applica modifiche al regolamento delle commissioni ufficiali, che stabilisce il pagamento delle spese di trasferta agli agenti della Pubblica Amministrazione che svolgono mansioni esterne al luogo di lavoroespandendo la distanza di copertura.

Le norme per il pagamento delle spese di viaggio sono state regolamentate nel 2017, ma il governo ora ha avvertito che erano necessarie modifiche “snellire e rendere efficienti le procedure amministrative in materia”, per questo motivo ha incorporato modifiche nei parametri di distanza e nelle funzioni stabilite dalla commissione ufficiale.

Oltre al governatore, il decreto porta la firma del ministro del Governo, del Lavoro, della Modernizzazione e del Turismo, Federico Lutz, che promuove dal suo portafoglio una “modernizzazione dello Stato” con l’idea di eliminare la carta e rendere il lavoro e controllo più efficiente.

La novità stabilita è che le spese di viaggio possono essere corrisposte agli agenti pubblici di qualsiasi categoria o funzione “destinati”. prendersi cura delle spese personali che causano l’esecuzione di a distacco di servizi in luogo remoto distante più di 150 chilometri“dal tuo posto di lavoro abituale. Prima di questa modifica, il decreto 1847/2017 stabiliva l’art copertura vitto e alloggio ad una distanza più breve, 50 chilometri.

Nell’attuale modifica si chiarisce inoltre che verrà presa in considerazione una distanza minore nei casi in cui “costringere l’agente a trascorrere la notte sul luogo della sua azione provvisoriaper osservanza delle stesse, ovvero per mancanza di idonei mezzi di mobilità”, ma sempre “l’ ragioni che giustificano una qualsiasi di queste circostanzedeve essere accreditato al momento di ordinare l’esecuzione della commissione.”

“Quando la commissione effettuate nell’arco della giornata lavorativa, non sarà necessario pagare la diaria indipendentemente dal chilometraggio da svolgere in detta commissione”, chiarisce il nuovo decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto ha incorporato che per “sede abituale di funzioni” si intendono i luoghi in cui l’agente presta servizio “effettivo e permanente”, mentre nel caso degli ispettori e degli agenti ausiliari, il luogo di giurisdizione o di ente, nonché quello del delegazioni, sottodelegazioni e altri decentramenti amministrativi da cui dipendono.

 
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