BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA – COMMISSIONE NAZIONALE DI SICUREZZA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA – COMMISSIONE NAZIONALE DI SICUREZZA
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA – COMMISSIONE NAZIONALE DI SICUREZZA

Città di Buenos Aires, 05/08/2024

VISTO il fascicolo n. EX-2024-39760423- -APN-GAYM#CNV intitolato “Progetto di Risoluzione Generale s/ Periodo di Regolamento Conteggiato Normale (T+1)”, il provvedimento della Vice Direzione Vigilanza del Mercato, della Direzione Agenzie e dei Mercati , la Vice Direzione Regolatoria e la Direzione Affari Legali, e

CONSIDERANDO:

Che la Legge sul mercato dei capitali n. 26.831 (BO 28-12-12) ha come obiettivo lo sviluppo del mercato dei capitali e la regolamentazione dei soggetti e dei titoli negoziabili in essa contenuti, essendo la Commissione Nazionale dei Titoli (CNV) la sua applicazione e autorità di controllo.

Che, in questo quadro, l’articolo 19, comma g), attribuisce al CNV il potere di dettare le norme cui devono attenersi le persone fisiche e/o giuridiche e gli enti autorizzati ad operare da detta Agenzia, dalla loro iscrizione alla rispettiva cancellazione.

L’articolo 1 della legge n. 26.831 stabilisce tra i suoi obiettivi e principi fondamentali quello di promuovere la semplificazione delle negoziazioni per gli utenti e quindi ottenere maggiore liquidità e competitività al fine di ottenere le condizioni più favorevoli nello svolgimento delle operazioni e, allo stesso modo, ridurre il rischio sistemico in mercati dei capitali attraverso azioni e deliberazioni volte a rendere i mercati più sicuri secondo le migliori pratiche internazionali, in conformità all’articolo 19, comma z), del medesimo organismo giuridico, il quale stabilisce che La CNV ha poteri di valutazione e di dettatura di regolamenti volti a mitigazione delle situazioni di rischio sistemico.

Che, recentemente, la SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) ha riadattato la regola 15c6-1- Ciclo di regolamento standard e, di conseguenza, ha modificato il periodo di regolamento normale o standard per le transazioni con titoli negoziabili di QUARANTOTTO (48) ore (T+2) alle VENTIQUATTRO (24) ore (T+1), salvo diverso accordo espresso tra le parti al momento della predisposizione dell’operazione corrispondente.

Che l’attuazione del nuovo periodo di regolamento stabilito dalla SEC è inizialmente prevista per il 28 maggio 2024.

Che, sulla stessa linea, i mercati di Canada e Messico stanno adottando misure volte ad attuare un calendario di migrazione verso la liquidazione delle operazioni secondo la nuova scadenza T+1.

Che, da parte sua, in conformità con le disposizioni dei regolamenti sui depositari centrali di titoli dell’Unione Europea e del Regno Unito – ad esempio Euroclear Bank -, il periodo di regolamento dei titoli negoziabili è un massimo di T+ 2, e il regolamento è attualmente consentito in altri termini, compresi cicli più brevi, a discrezione dei clienti e in determinate aree, segmenti, circostanze e condizioni di negoziazione.

Che, nell’ambito delle sue competenze, la CNV deve agire per semplificare le operazioni nel mercato dei capitali per facilitare l’accesso dei piccoli investitori allo stesso, nonché favorirne l’integrazione, salvaguardando sempre i rischi che possono derivare dalle operazioni concordate.

Che, per quanto riguarda i termini per l’effettuazione delle operazioni di cassa su titoli negoziabili, la normativa vigente prevede i termini di regolamento immediato (T+0), VENTIQUATTRO (24) ore (T+1) e QUARANTOTTO (48) ore (T+2).

Che, per dare al mercato dei capitali argentino maggiore dinamismo, liquidità e profondità, è necessario riadattare il quadro normativo in relazione ai termini di regolamento delle operazioni in contanti, in linea con le scadenze stabilite nei mercati internazionali sopra menzionati.

Che questo è rilasciato in esercizio dei poteri conferiti dagli articoli 19, commi g), h) ez), della Legge n. 26.831.

Così,

LA COMMISSIONE NAZIONALE DI SICUREZZA

RISOLVE:

ARTICOLO 1.- Sostituire l’articolo 14 della Sezione VII del Capo V del Titolo VI delle NORME (NT 2013 e mod.), con il seguente testo:

“OPERAZIONI DI CASSA.

ARTICOLO 14.- In relazione alle operazioni di cassa si stabilisce che:

1) Potranno essere effettuati su titoli negoziabili a reddito fisso e/o variabile e saranno:

a) IN CONTANTI IMMEDIATI: Quando si prevede che siano regolati nella stessa data dell’accordo (apertura di garanzie, pronti contro termine e contro-operazioni effettuate dagli agenti di negoziazione in caso di inadempimento dei mandanti alla data di regolamento delle operazioni ). Le operazioni predisposte per il regolamento in contanti immediato verranno attuate mediante l’emissione di biglietti che dovranno contenere il dettaglio precedente.

b) IN CONTANTI VENTIQUATTRO (24) ore: Quando si concorda che saranno saldati entro VENTIQUATTRO (24) ore lavorative dalla data del loro accordo. L’operazione in contanti di VENTIQUATTRO (24) ore sarà implementata mediante l’emissione di biglietti che dettagliano l’ACQUISTO/VENDITA IN CONTANTI 24 ORE.

c) IN CONTANTI QUARANTOTTO (48) ore: Esclusivamente in relazione alle operazioni effettuate su titoli negoziabili a reddito fisso, quando si concorda che siano regolate entro QUARANTOTTO (48) ore lavorative a partire dalla data del loro accordo. , nella misura in cui i mercati e le stanze di compensazione non hanno scelto di interrompere questa modalità. L’operazione di cassa QUARANTOTTO (48) ore sarà attuata mediante l’emissione di biglietti che dettagliano l’ACQUISTO/VENDITA IN CONTANTI PER 48 ORE.

d) Vendita allo scoperto: Quelle operazioni di vendita nelle quali, per ottemperare alla consegna dei titoli negoziabili oggetto di detta operazione, il venditore deve perfezionare l’acquisto degli stessi – in uno qualsiasi dei periodi di cassa previsti – successivamente è stata concordata la vendita iniziale.

e) Vendita allo scoperto: le operazioni di vendita il cui scopo è la vendita di titoli negoziabili ottenuti attraverso prestiti di titoli disposti nello stesso giorno di negoziazione. Le operazioni di vendita allo scoperto devono essere effettuate ai sensi dell’articolo 2 del presente Capo. Il prezzo per la negoziazione della vendita allo scoperto deve essere pari o superiore al prezzo dell’ultima operazione effettuata sul mercato e i Mercati possono stabilire le condizioni alle quali tale regola non si applica.

2) Le operazioni effettuate su titoli negoziabili a reddito fisso e/o variabile da regolare in CONTANTI VENTIQUATTRO (24) ore saranno considerate “CONTANTI NORMALI”, tranne – solo per quanto riguarda quelle operazioni su titoli negoziabili a reddito fisso – titoli a reddito – quando i Mercati e le Camere di Compensazione non hanno scelto di interrompere il regolamento in CONTANTI per QUARANTOTTO (48) ore, nel qual caso dette operazioni saranno considerate “CONTANTI NORMALI” per la suddetta tipologia di titoli.

3) Qualunque sia il periodo di regolamento delle operazioni in contanti, gli Agenti possono subordinare l’esecuzione degli ordini al preventivo accreditamento della proprietà dei titoli negoziabili o all’esistenza sul conto del cliente di fondi sufficienti destinati al pagamento dell’importo.

4) Per quanto riguarda le operazioni di vendita allo scoperto, i Mercati devono sottoporre alla Commissione, per la preventiva approvazione, il regolamento da cui discenderanno le condizioni alle quali dovranno essere adeguate dette operazioni, e dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: attività ammissibili, quote per strumento per agente e per cliente che sarà ammesso all’operazione, nonché la regola dell’offerta di vendita allo scoperto e il regime di diffusione al pubblico dei dati relativi alle operazioni di vendita allo scoperto.

Parimenti, la regolamentazione deve prevedere meccanismi che garantiscano che i titoli negoziabili ottenuti in prestito siano disponibili al momento del regolamento della vendita allo scoperto. Le offerte di vendita allo scoperto devono essere individualizzate nel sistema di negoziazione. I Mercati devono presentare quotidianamente alla Commissione le informazioni sul volume nominale delle vendite allo scoperto effettuate in ciascuna data, nonché il volume nominale accumulato da ciascuna specie, da ciascun agente e cliente.

5) I Mercati e le Camere di Compensazione devono dettare le norme necessarie per rispettare rigorosamente le disposizioni del presente articolo, che devono essere sottoposte alla previa approvazione di questa Commissione.”

ARTICOLO 2.- Incorporare come articolo 7 del Capo IV del Titolo XVIII delle NORME (NT 2013 e mod.), il testo seguente:

“ADEGUATEZZA DEI TERMINI DI REGOLAMENTO IN CONTANTI.

ARTICOLO 7.- I Mercati e le Camere di Compensazione devono adeguare i propri regolamenti secondo quanto previsto dalla Risoluzione Generale n. 1000 e presentarli, per la previa approvazione di questa Commissione, entro il 17 maggio 2024. Il nuovo schema di regolamento CONTANTI VENTIQUATTRO (24 ) ore, nonché l’eventuale interruzione del periodo di regolamento del contante QUARANTOTTO (48) ore esclusivamente con riferimento alle operazioni su titoli negoziabili a reddito fisso, entreranno in vigore secondo quanto previsto nelle rispettive approvazioni di questa Commissione.”

ARTICOLO 3.- La presente Risoluzione Generale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Argentina.

ARTICOLO 4.- Registrare, comunicare, pubblicare, consegnare alla Direzione Nazionale del Registro Ufficiale, iscriversi al sito web dell’Agenzia www.argentina.gob.ar/cnv, integrare il testo delle NORME (NT 2013 e mod.) e archiviare .

Fernando Moser – Sonia Fabiana Salvatierra – Patricia Noemi Boedo – Roberto Emilio Silva

E. 09/05/2024 n. 27869/24 v. 05/09/2024

 
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