Alcol alla guida: cosa si intende per “semplice ubriachezza”?

Nel tentativo di migliorare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti stradali causati da conducenti in stato di ebbrezza, il Ministro della Sicurezza e della Giustizia, Mercedes Rusha presentato a pacchetto di 11 leggi destinato ad affrontare vari problemi di sicurezza. Uno degli ambiti su cui si concentra questo pacchetto è l’attuazione dei controlli di polizia e comunali sul traffico.

Uno dei punti chiave di questo pacchetto di leggi è la regolamentazione del consumo di alcol durante la guida. Le autorità hanno espresso preoccupazione per gli incidenti stradali causati da guidatori sotto l’effetto dell’alcol. Per affrontare questo problema, un termine legale chiamato “semplice ubriachezza”. Con questo termine si identificano le persone che, sottoposte all’esame dell’etilometro, presentano a risultato superiore a 0,5 grammi di alcol per litro di sanguecioè al di sopra del limite consentito.

Vedi:Alcol al volante: in quali casi i veicoli verranno sterminati

Nella provincia di Mendoza, la maggior parte degli automobilisti è al di sotto dei valori vietati in termini di consumo di alcol. Tuttavia, il 17% degli automobilisti sottoposti all’etilometro presenta un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro. Inoltre, si sono verificati casi di recidiva in violazioni legate alla guida sotto l’influenza di alcol.

Secondo recenti statistiche, il 92% degli arresti effettuati in applicazione del Codice di contravvenzione riguardano conducenti con un tasso di alcol nel sangue superiore a 1 grammo per litro.

Un altro dei punti che presentano è la sicurezza stradale e l’alcol durante la guida

All’interno di questi assi si affrontano le modifiche alla normativa vigente in materia di sicurezza stradale, in cui il Governo chiede che le pene per la guida sotto l’effetto dell’alcol siano inasprite. Con queste ultime disposizioni, i sequestri dei veicoli effettuati dalla Polizia Stradale avranno minori tempi di attesa o di deposito presso i parcheggi comunali, con la possibilità, dopo il termine da stabilire, che gli stessi veicoli vengano messi all’asta o entrino a far parte di la flotta di veicoli ufficiali, sia del Ministero della Sicurezza che delle istituzioni dipartimentali.

Le modifiche proposte non riguardano le sanzioni pecuniarie, ma piuttosto la prevenzione attraverso il test dell’alcol e la punizione in caso di recidiva. Vengono inoltre prese in considerazione le agevolazioni amministrative e le scadenze procedurali per la cessione dei beni.

Uno dei punti sollevati da questa modifica è l’inserimento del comma i) nell’articolo n. 9 della Legge che direbbe quanto segue: “Sottoscrivere convenzioni con università pubbliche private, enti statali e/o privati, enti governativi ed eventuali”. altro ente, nazionale o internazionale, allo scopo di ottenere il certificato di taratura degli etilometri da utilizzare nella provincia di Mendoza.”

Questo punto faciliterebbe alle organizzazioni provinciali e comunali il processo di ottenimento della certificazione per l’approvazione dei dispositivi di monitoraggio dell’etilometro.

In questo modo, l’Esecutivo cerca di promuovere un maggior numero di controlli preventivi, per evitare guidatori in stato di ebbrezza.

Il secondo comma, che sostituisce un comma del comma 8 dell’articolo 52, stabilisce l’obbligo per i conducenti di sottoporsi al test dell’alcolismo, come richiesto dall’autorità di contrasto. Il rifiuto del conducente costituisce un reato grave.

«È stabilito che tutti i conducenti dei veicoli sono obbligati a sottoporsi agli esami che la presente normativa prescrive per l’accertamento di eventuali intossicazioni», il rifiuto di eseguire l’esame costituisce colpa grave, oltre alla presunta violazione dell’art. 52, comma 7, se non costituisce contravvenzione o reato.”

In terzo luogo, viene inserito un ultimo comma nell’articolo 86 bis, che inasprisce le pene per la recidiva in caso di alcol, sia per l’interdizione alla guida, sia per l’obbligo di frequentare corsi di formazione e di guida responsabile.

“Nel caso di prima recidiva dell’infrazione prevista dal comma 7 dell’articolo 52, la sanzione interdittiva può essere aumentata fino a trecentosessantacinque (365) giorni, ed il giudice può ragionevolmente disporre la necessità del trasgressore frequentare corsi di formazione, prevenzione e/o guida responsabile”.

Infine, gli ultimi due articoli, n. 129 e n. 130, che vengono sostituiti, concedono nuove capacità agli organi giudiziari per accelerare lo smaltimento dei veicoli sequestrati e abbreviare i periodi di conservazione dei veicoli.

Inoltre, vengono stabiliti nuovi termini per la disposizione definitiva dei veicoli trattenuti che non vengono reclamati o i cui documenti per la restituzione non sono completi. Inoltre, indica le scadenze per la disposizione definitiva e l’eventuale asta dei veicoli trattenuti.

L’articolo 129 recita: “I veicoli sequestrati restano a disposizione del Giudice di contravvenzione, del Giudice amministrativo municipale o dell’Unità per le risoluzioni stradali, a seconda dei casi, nelle spiagge di sequestro provinciali o comunali. In caso di intervento della Giustizia provinciale, la delibera di è sufficiente il Giudice contravvenzionale competente che dispone la restituzione del veicolo fermo perché il provvedimento sia revocato, anche quando vi sia intervento amministrativo e la deliberazione amministrativa non sia definitiva o il Giudice amministrativo comunale non si sia pronunciato al riguardo, fermo restando che nel corso del procedimento il veicolo resta nella comune disposizione dei predetti Magistrati intervenuti.”

Da parte sua, l’articolo 130 stabilisce che: “Nei casi di veicoli trattenuti che non sono a disposizione della giustizia provinciale, e che la loro consegna non corrisponde a chi rivendica diritti su di essi, o nei casi che non rispettano le i requisiti previsti dal Titolo IV, entro il termine di due (2) mesi dalla loro conservazione, saranno messi in deposito a disposizione della Giunta Comunale o del responsabile delle Delibere Stradali, a seconda dei casi, e potranno essere inficiati dalla funzioni inerenti alla fornitura di servizi pubblici. Detti veicoli devono essere identificati con la dicitura “veicolo sequestrato dalla legge sulla sicurezza stradale”, salvo che il veicolo sia utilizzato per compiti di indagine o di intelligence della Polizia di Mendoza Trascorso il periodo stabilito in questo articolo scaduti, pubblicheranno editti e trascorsi due mesi senza incidenti, potranno essere irrevocabilmente trasferiti a favore dei Comuni e/o del Ministero di Sicurezza e Giustizia, potranno essere compattati e/o qualunque cosa dirà l’autorità. “I regolamenti prevedranno i meccanismi di consegna e recupero di questi beni, nonché i requisiti per la registrazione, l’assicurazione e altri strumenti legali.”

In questo modo, con queste ultime disposizioni, i sequestri di veicoli effettuati dalla Polizia Stradale avranno minori tempi di attesa o di deposito presso i lotti comunali, con la possibilità, dopo il termine da stabilire, che tali veicoli vengano messi all’asta o entrino a far parte della flotta di veicoli ufficiali, sia del Ministero della Sicurezza che delle istituzioni dipartimentali.

Vedi di più:Come sfrutteranno le telecamere “private” per migliorare la sicurezza

 
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