La Corte Superiore di Giustizia di Córdoba ha ratificato la validità della Ris SSN 332/23 e chiarisce le incertezze per il risarcimento degli infortuni sul lavoro

La Corte Superiore di Giustizia di Córdoba ha ratificato la validità della Ris SSN 332/23 e chiarisce le incertezze per il risarcimento degli infortuni sul lavoro
La Corte Superiore di Giustizia di Córdoba ha ratificato la validità della Ris SSN 332/23 e chiarisce le incertezze per il risarcimento degli infortuni sul lavoro

La Corte Superiore di Giustizia di Córdoba ha ratificato la validità della Ris. SSN 332/23 e chiarisce le incertezze per il risarcimento degli infortuni sul lavoro

Dalla sua entrata in vigore (quasi trent’anni fa), la Legge sui rischi professionali (LRT) ha generato innumerevoli controversie sottoposte a decisioni giurisdizionali, che esprimevano anche interpretazioni contraddittorie.

La dottrina della Corte Suprema di Giustizia della Nazione (CSJN) e le modifiche legislative e regolamentari stavano migliorando un sistema che superava definitivamente il precedente per il risarcimento delle disgrazie lavorative. Con tutte queste sfide siamo passati da un sistema commutativo a uno distributivo e collettivo che – al di là dei suoi difetti – rappresenta un miglioramento qualitativo e quantitativo per i lavoratori. Non dare per scontato che questa realtà sia parte del problema.

Questa volta non ci fermeremo a questa analisi, ma la affronteremo tangenzialmente, partendo dalla distorsione che l’inflazione provoca in tutti gli aspetti della realtà economica. Per mitigarne le conseguenze si ricercano diversi meccanismi di adeguamento, aggiornamento o compensazione. Questa diversità genera incertezza.

La necessità di mantenere stabile il valore dei benefici, calcolato sulle retribuzioni adeguate con RIPTE (Retribuzione Media Imponibile Lavoratori Stabili) alla data della prima manifestazione invalidante, da questa (PMI) e fino alla messa a disposizione del lavoratore gli interessi sono stati applicati per primi in base al tasso attivo (L. 27348, art. 12, inc. 2°). Successivamente, Per non mettere a rischio la sostenibilità del sistema a causa della distorsione generata dall’applicazione del tasso attivo, il d.lgs. 669/19 ha modificato l’art. 12 e ha introdotto il RIPTE come formula di aggiustamento. Per la sua applicazione ed interpretazione, la Sovrintendenza alle Previdenza Sociale (SSN) ha emanato norme regolamentari (Delibere 1039/19 e 332/23 e in particolare il suo “Allegato”). In entrambi, secondo i suoi considerando, l’autorità amministrativa ha preso in considerazione criteri che ricercavano l’uniformità e la sostenibilità del sistema.

Insistiamo su questo punto: si tratta di un sistema distributivo in cui i datori di lavoro contribuiscono in base agli stipendi e con calcoli attuariali che consentono sostenibilità e compensi ragionevoli. Non è un sistema di giustizia commutativa. E per questo motivo si applicano presunzioni favorevoli ai lavoratori; sono previste prestazioni in natura di buon livello professionale (anche in caso di lavoratori non iscritti); gli assicuratori contro i rischi professionali (ART) sono addirittura obbligati a fornire benefici monetari ai lavoratori fuori busta paga; e sono stati addirittura creati fondi per i casi di liquidazione dell’ART o di insolvenza dei datori di lavoro (artt. 33 e 34 LRT). Tutti questi benefici richiedono, per la loro effettiva erogazione, che l’intero sistema abbia sostenibilità economica.

In questo quadro, nella provincia di Córdoba (soprattutto nell’ambito della Camera Unica del Lavoro e dei Tribunali di Conciliazione provinciali) si è presentata un’opposizione forte e uniforme alle norme dettate dal SSN (Ris. 1039/23). capitale). e 332/23). In alcuni casi squalificandoli per eccesso di potere regolamentare e in altri, diciamolo, per difficoltà a comprenderne le ragioni aritmetiche (“metodo poco chiaro”, caratterizzato dalla sentenza che citeremo più avanti).

La novità è che recentemente (sentenza n. 74 del 30/05/2024), La Corte Superiore di Giustizia della provincia ha sancito – in modo chiaro e conclusivo – non solo la legittimità delle deliberazioni del SSN, ma anche la legittimazione di tale organismo sotto il profilo della sua “capacità tecnica” di regolazione delle norme legislative del sistema di riparazione delle disgrazie lavorative.

L’Alta Corte provinciale ha annullato come dogmatica (mancanza di fondamento logico e giuridico ai sensi dell’art. 155 Cost. Pcial) una sentenza che si discostava dall’interpretazione stabilita dalla Ris. 1039/19 e, inoltre, ha ratificato la legittimità della la norma successiva (Ris. 332/23). Così, Si impone ai giudici di merito – contrariamente a quanto unanimemente avevano ritenuto – di applicare le formule di calcolo predisposte dal SSN per l’adeguamento delle prestazioni a partire dalla data della PMI e fino a quando questa sarà messa a disposizione del lavoratore.

Un precedente simile era già stato emesso dalla Corte Superiore del Río Negro (Sent. del 30/08/2023. Rubinzal Online: RC J 3691/23). In quell’occasione, il suddetto Tribunale evidenziava anche una certa “imprecisione normativa”, che salvava dagli orientamenti dell’art. 2° CCYC, per concludere che per l’applicazione del sistema di aggiustamento il calcolo deve essere effettuato semplicemente sommando le variazioni giornaliere del RIPTE, come imposto dalla Del. 332/23.

In prima conclusione, si rileva che è divenuto evidente che le norme sono obbligatorie per i giudici di grado inferiore, anche per quelli che avevano inammissibile le delibere del SSN per eccesso di norme. Il fatto è che, come detto sopra, Il TSJ ha convalidato i poteri e l’autorità regolatoria del SSN. In particolare, a tutela del sistema, che – lungi dal costituire un danno per i lavoratori – richiede una garanzia sulla possibilità di fornire il
benefici, poiché le risorse, in questo tipo di sistema distributivo, non sono illimitate.

In secondo luogo, seguendo la linea del TSJ sull’applicazione del dicembre 669/19, stimiamo che Le linee guida di adeguamento stabilite dalla Del. 332/23 varranno per tutti quegli infortuni o malattie professionali la cui prima manifestazione invalidante è successiva all’entrata in vigore della Legge 27348. (TSJ, Sent. N. 371, del 29/11/2022).

In conclusione, la sentenza che stiamo commentando fa chiarezza sull’interpretazione normativa e, da un lato, dovrebbe ridurre la giurisdizione (appello) dei pareri delle Commissioni mediche giurisdizionali (CMJ), poiché tale criterio è quello seguito da detti enti per il calcolo delle prestazioni ed è stato oggetto di contestazione da parte dei lavoratori. D’altro canto, faciliterà gli accordi tra le parti per accelerare la riparazione degli incidenti.

 
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