Per il procuratore generale la partenza di Goyeneche costituisce una “grave violazione” del giusto processo – News

Per il procuratore generale la partenza di Goyeneche costituisce una “grave violazione” del giusto processo – News
Per il procuratore generale la partenza di Goyeneche costituisce una “grave violazione” del giusto processo – News
La Procura generale ha emesso un parere sul caso di Cecilia Goyeneche, destituita dall’incarico di sostituto procuratore generale della provincia da una giuria nella quale la Procura della Repubblica (MPF) non è intervenuta come accusatrice, come previsto dalla legge. L’avvocato Eduardo Casal ha sostenuto, tra le altre argomentazioni, che lo spostamento di Goyeneche è stato “una grave violazione del giusto processo”.

Per il procedimento giudiziario e lo spostamento del funzionario giudiziario, avvenuto poco più di due anni fa, la Corte Superiore di Giustizia di Entre Ríos (STJER) ha accettato un “procuratore ad hoc”, cosa non prevista dalla legislazione, con la motivazione che nessuno del MPF agirebbe in modo imparziale.
Goyeneche è stato perseguito e sfollato, con l’approvazione giudiziaria dell’STJ. Ma quella questione ha generato una richiesta da parte dell’ex vice procuratore generale davanti alla Corte Suprema di Giustizia della Nazione (CSJN) che deve ancora essere risolta. In questo processo, il Procuratore Generale della Nazione ha appena emesso un parere.

Nel documento, il Procuratore Generale della Nazione, Eduardo Casal, ritiene che lo STJER debba risolversi nuovamente, cioè emanare una nuova sentenza in merito, e sostiene che l’aver sostituito la Procura della Repubblica (MPF) della provincia come corpo accusatore nella giuria, costituisce motivo di annullamento di tutto ciò che è stato fatto e di “grave violazione del giusto processo”.

Il Procuratore Generale della Nazione non ha accolto tutte le proposte di Goyeneche. Infatti, analizzando le posizioni delle parti, ha evidenziato che “la Corte non ha dato luogo ad censure riguardo al fatto che l’HJE è stato integrato secondo il disegno previsto dalla Costituzione provinciale del 1933, omettendo così l’incorporazione di i membri della nuova categoria legata alle “organizzazioni sociali che rappresentano i cittadini”. Ritiene che, oltre a richiedere una regolamentazione legislativa che renda operativa l’integrazione con nove membri, il funzionamento della giuria secondo quanto previsto dalla legge 9283 non è incompatibile con il nuovo disegno costituzionale, ai sensi dell’articolo 282 del la Magna Carta provinciale”.

E ha sottolineato che, a suo avviso, le censure formulate dal ricorrente sul punto devono essere respinte, poiché si riferiscono all’esame di norme locali estranee, per loro natura, a questo percorso federale; né vi è prova di una grave ignoranza delle norme né che la presunta inosservanza di tali precetti abbia generato un impatto sul giusto iter dell’ente che è tenuto in questi casi.”

Tuttavia, ha poi considerato: “Al contrario, mi risulta che le censure del ricorrente tendenti a dimostrare l’arbitrarietà della sentenza sulla base del fatto che l’organo ‘accusatore’ non era adeguatamente formato poiché tutti i membri del comitato erano stati destituiti sono ammissibili .” Ufficio del Pubblico Ministero e nominato un procuratore ad hoc dall’elenco dei co-giudici formato per prestare servizio presso la Corte Superiore Provinciale.”

E ha aggiunto che «va osservato che, nonostante l’ampia argomentazione presentata per giustificare la decisione sul punto, la sentenza non stabilisce adeguatamente il motivo per cui ritiene legittima l’uscita del Procuratore Generale e della Procura della Repubblica in la loro totalità, quando il legislatore ha espressamente attribuito a detto organo la funzione di accusa nel processo con giuria trattato davanti all’HJE. Né trova alcun fondamento giuridico, a mio avviso, per la creazione pretoriana di chiamare un avvocato iscritto all’albo dei giudici a far parte dell’elenco dei co-giudici a fronte di un presunto ‘vuoto normativo’.”

«Vale la pena ricordare che l’articolo 11 della legge 9283, per quanto qui interessa, stabilisce che ‘dinanzi al Giurì, chiunque agisce come tale davanti alla Corte Superiore funge da Pubblico Ministero; e sarà nominato al momento dell’esame del reclamo.’ A sua volta, l’articolo 9 fa riferimento alle inibizioni e alle contestazioni dei giurati, del pubblico ministero e del segretario, prevedendo che «per fondati motivi possono essere sollevate fino alla risposta dell’accusa, salvo cause sopravvenute; e saranno processati e giudicati in conformità con le norme pertinenti del Codice di procedura penale della Provincia e per i motivi di cui all’articolo 25 di questa legge’”, ha affermato.

Casal ha confutato le argomentazioni del STJ riguardanti una presunta “scappatoia legale” o l’esistenza di un “caso difficile”. “Contrariamente a quanto affermato dalla Corte, dall’apprezzamento dell’insieme delle norme sopra esposte, non risulta evidente l’esistenza di un ‘caso difficile’ o di una ‘cappatoia giuridica’. Né sembra ragionevole dedurre che, data la particolare situazione delle due massime autorità del Pubblico Ministero denunciate, si possa nominare un avvocato tra gli elenchi dei cogiudici per sostituire l’organo accusatore dinanzi all’HJE, ma piuttosto che quest’ultimo – qualora risulti configurato uno dei motivi di allontanamento previsti – dovrà essere sostituito dal corrispondente funzionario della Procura della Repubblica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile al caso, il che non può essere ignorato senza produrre un grave pregiudizio alla la garanzia costituzionale del giusto processo.

Ha aggiunto che “non è neppure valido sostenere che l’obiettività e l’imparzialità dell’organo inquirente siano state compromesse a causa della struttura rigida del Pubblico Ministero e dei rapporti di subordinazione che ciò comporterebbe. In relazione a questo punto, va osservato che, sebbene il funzionamento di tale organismo sia improntato ai principi di unità e coerenza d’azione (artt. 1 e 10 legge 10.407), in risposta all’obiettivo di delineare coerentemente la politica penale della Procura della Repubblica nella sua funzione di azione penale, il fatto è che il funzionario che sostituisce il Procuratore Generale – a causa della sua scusa o ricusazione – agirà nell’ambito di un procedimento giudiziario in piena autonomia e senza ricevere ordini o istruzioni di un superiore gerarchico, poiché si troverà ad esercitare il potere accusatorio davanti all’HJE assegnatogli dall’articolo 11 della legge 9283, cioè in questa occasione assumerà il ruolo di pubblico ministero davanti al tribunale superiore, indipendentemente dall’investitura che avrà “corrisponde all’interno della struttura della Procura della Repubblica.”

E alla fine del suo parere ha affermato: “Pertanto, è inammissibile l’argomentazione della corte secondo la quale era ragionevole che l’HJE avesse paura della mancanza di obiettività e imparzialità dell’autorità giudiziaria in virtù della struttura dall’alto verso il basso della Procura e la ‘difesa mediatica e aziendale sollevata’ dai suoi esponenti in favore dell’ex Pubblico Ministero. Ciò è vero, poiché convalidare l’errato operato della giuria sulla base della previsione che nessuno dei sottoposti eserciterà oggettivamente la funzione accusatoria implicherebbe ammettere che il licenziamento dei funzionari del Pubblico Ministero è in balia dell’apprezzamento del “Chiedere ai giudici le probabilità di agire correttamente che ha la persona che funge da pubblico ministero nella giuria.”

“Dato ciò, le circostanze invocate dall’a quo non hanno consentito all’HJE di discostarsi da quanto specificamente previsto dalla normativa applicabile, prendendo come ‘parametro possibile dei candidati tenendo conto della loro idoneità e probità’ professionisti esterni all’organismo che è stato dovrebbero esercitare l’accusa, né risulta dall’ordinanza – espressamente o implicitamente che si debbano convocare coloro che sono stati opportunamente nominati con l’obiettivo di sostituire i membri della più alta corte, poiché nemmeno la probità e l’onorabilità che tale nomina comporta autorizza a creare una soluzione pretoriana con il pretesto che si è creata una “situazione chiaramente eccezionalmente grave””, ha avvertito.

Di conseguenza, ha compreso che “la sentenza impugnata, nella misura in cui convalida la decisione dell’HJE di sostituire l’organo legalmente costituito per formulare l’accusa contro l’ex pubblico ministero, discostandosi così dalle norme applicabili, comporta una grave violazione della garanzia del dovuto processo ai sensi dell’art. 18 della Costituzione nazionale, che ne autorizza l’interdizione ai sensi della dottrina sull’arbitrarietà della pena.

E concludeva: “In considerazione della soluzione prospettata, ritengo non necessario occuparmi delle restanti argomentazioni portate all’attenzione di Vostra Eccellenza. Ritengo, per tutto quanto sopra, opportuno dare luogo alla reclamo, dichiarare ammissibile il ricorso straordinario proposto, lasciare senza che la sentenza impugnata abbia effetto e rinviare il procedimento al giudice d’origine affinché ne venga emesso uno nuovo a norma di legge.

 
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