Le opere prepagate e sociali non avranno limiti alla riscossione della coassicurazione per i benefici del PMO

Le opere prepagate e sociali non avranno limiti alla riscossione della coassicurazione per i benefici del PMO
Le opere prepagate e sociali non avranno limiti alla riscossione della coassicurazione per i benefici del PMO

Dopo rilasciare il prezzo del prepagato Nell’ambito del piano di deregolamentazione dell’economia, ora il governo nazionale di Javier Milei ha portato avanti un’altra importante decisione che toccherà le tasche degli iscritti alle opere sociali e alle opere prepagate. Quel lunedì ha ufficializzato il decisione di sbloccare il prezzo della coassicurazione addebitato per le prestazioni incluse nel Piano Sanitario Obbligatorio (PMO).

Ciò si riflette questo lunedì nella risoluzione 1926/2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con la firma del Ministro della Salute della Nazione, Mario RussoDove “le attuali tariffe di coassicurazione sono rimaste senza effetto stabilito per le prestazioni medico-sanitarie previste dal Programma Medico Obbligatorio (PMO)”.

Il provvedimento entrerà in vigore da questo martedì, a partire dall’ Il Ministero della Salute smetterà di fissare gli importi della coassicurazione addebitati dalle opere prepagate e socialiche ora “possono essere fissate liberamente dagli enti”. Allo stesso modo, la Salute ha pubblicato un elenco delle prestazioni del PMO esenti dal pagamento della coassicurazione.

La decisione è stata annunciata attraverso una delibera del ministero della Salute di Mario Russo.

Nel frattempo, “i valori di coassicurazione associati a ciascuna prestazione medica, Essi devono essere debitamente e attendibilmente informati ai beneficiari e/o agli utenti al momento dell’affiliazione.. La variazione dei valori della coassicurazione nel corso dell’adesione dovrà essere informata in modo attendibile con 30 giorni di anticipo ai beneficiari e/o agli utenti.” Il provvedimento entrerà in vigore a partire da domani.

Nei fondamenti della delibera Salute si afferma che la libera concorrenza “esige a mercato trasparente in cui i consumatori possono confrontare direttamente le offerte disponibiliconsentendo loro di prendere decisioni informate nel valutare i piani offerti e scegliere l’opzione migliore.”

“È imperativo procedere ad eliminare ogni ingerenza dell’autorità esecutiva nei valori di coassicurazione sia degli Agenti di Assicurazione Malattia che degli Enti di Medicina Prepagata, consentendone la libera fissazione, con l’obiettivo di garantire maggiore competitività e trasparenza nel Sottosistema Sanità , garantendo al tempo stesso che gli utenti sappiano chiaramente quali servizi possono richiedere un costo aggiuntivo”, si aggiunge nei considerando del provvedimento.

I benefici del PMO sono esenti da coassicurazione

  • Prestazioni esenti
  • Tumori della cervice e della mammella
  • Odontoiatria preventiva
  • Legge sulla salute sessuale e riproduttiva n. 25.673
  • Oncologia
  • Disabilità
  • Emergenze/Codice Rosso
  • Pratiche infermieristiche
  • Assistenza sanitaria completa e assistenza durante la gravidanza e la prima infanzia. – Legge 1000 giorni
  • Legge nazionale sulla risposta globale all’HIV, all’epatite virale, ad altre malattie sessualmente trasmissibili e alla tubercolosi
  • Sistema Integrato di Protezione dei Trapiantati (Legge 26.928)
  • Legge sui trapianti di organi, tessuti e cellule (Legge 27.447)
  • Piano materno infantile (la copertura sarà fornita durante la gravidanza e il parto dal momento della diagnosi fino al primo mese dopo la nascita)
  • Cura del neonato fino all’anno di età. Il tutto coperto al 100% sia in regime di ricovero che ambulatoriale ed esente dal pagamento di ogni tipo di coassicurazione per cure e farmaci specifici. Questa copertura comprende: a) Gravidanza e parto: consultazioni, studi diagnostici esclusivamente relativi alla gravidanza, parto e puerperio, poiché gli altri tipi di studi avranno la copertura che regola il resto del PMO, psicoprofilassi ostetrica, farmaci solo relativi alla gravidanza e parto, copertura del 100% b) Neonato: gli studi perinatologici saranno obbligatori per individuare la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo congenito e la malattia fibrocistica nel neonato. Non saranno coperte le visite di follow-up e di controllo, le vaccinazioni mestruali, la copertura al 100% dei farmaci necessari per il primo anno di vita purché figurino nell’elenco dei farmaci essenziali) per stimolare l’allattamento al seno, il latte artificiale o il latte artificiale. altra tipologia, salvo espressa indicazione medica, con valutazione di accertamento medico.
 
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