BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA – CARTE DI CREDITO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA – CARTE DI CREDITO
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA – CARTE DI CREDITO

Città di Buenos Aires, 25/04/2024

VISTO il fascicolo n. EX-2024-15607467-APN-DGDA#MEC, Legge n. 25.065, Decreto n. 9101 del 22 dicembre 1972 e 70 del 20 dicembre 2023 e rispettive norme modificative e complementari, e

CONSIDERANDO:

Che, come indicato nel Decreto N° 70/23, per correggere la crisi terminale in cui versa l’economia argentina e scongiurare il serio rischio di un peggioramento ancora maggiore e molto più grave della situazione sociale ed economica, è necessario ricostruire l’economia attraverso l’immediata eliminazione delle barriere e delle restrizioni statali che ne impediscono il normale sviluppo, promuovendo al contempo un maggiore inserimento nel commercio mondiale.

Che, in tal senso, la citata norma ha previsto l’attuazione di un disegno di deregolamentazione di ampio respiro, eliminando gli ostacoli che diverse leggi hanno introdotto nel libero funzionamento dei mercati attraverso indebite ingerenze dello Stato.

Che il suddetto decreto ha apportato modifiche alla Legge n. 25.065 sulle carte di credito al fine di attuare una forte deregolamentazione e semplificazione del mercato delle carte di credito, adattandosi ai recenti cambiamenti nelle modalità di rapporto e nelle tecnologie di digitalizzazione, essendo pertinenti regolarne gli articoli 22 e 25 .

Che, parimenti, occorre sostituire il comma 11 dell’articolo 1 del decreto n. 9101/72, che stabilisce la validità di diverse procedure, al fine di eliminare la citazione delle leggi nn. 18.425 e 19.227 abrogati con il decreto n. 70/23 e le leggi n. 19.508 e 19.684, regolarmente abrogati.

Che i servizi giuridici permanenti hanno adottato l’intervento di loro competenza.

Che tale provvedimento è dettato in esercizio dei poteri derivanti dall’articolo 99, commi 1 e 2 della COSTITUZIONE NAZIONALE.

Così,

IL PRESIDENTE DELLA NAZIONE ARGENTINA

DECRETA:

ARTICOLO 1.- Il comma 11 dell’articolo 1 del decreto 22 dicembre 1972, n. 9101, è sostituito dal seguente:

“11) Quelle previste dalle leggi nn. 12.906 (dlgs n. 5428/49), 14.878 e 19.597”.

ARTICOLO 2.- L’articolo 22 della legge n. 25.065 sulle carte di credito è regolato come segue:

“Resta stabilito che, ai fini dell’invio del riepilogo mensile delle operazioni previsto dall’articolo 22 della legge n. 25.065, non vi è opposizione da parte dell’utente quando il suo invio avviene in formato elettronico.”

ARTICOLO 3.- L’articolo 25 della legge n. 25.065 sulle carte di credito è regolato secondo il testo seguente:

“Resta stabilito che il canale di comunicazione di cui al secondo comma dell’articolo 25 della Legge n. 25.065 in caso di mancata ricezione della sintesi può essere telefonico, elettronico o similare, purché assolva alla sua finalità.”

ARTICOLO 4.- Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BOLLETTINO UFFICIALE.

ARTICOLO 5.- Comunicare, pubblicare, consegnare alla DIREZIONE NAZIONALE DELLA REGISTRAZIONE UFFICIALE e archiviarlo.

MILEI – Nicolás Posse – Luis Andres Caputo

E. 26/04/2024 n. 24542/24 v. 26/04/2024

 
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