Una legge per i manuali di diritto costituzionale – ADN

Una legge per i manuali di diritto costituzionale – ADN
Una legge per i manuali di diritto costituzionale – ADN

(Di Garret Edwards*).- La Carta delle Basi e dei Punti di Partenza per la Libertà degli Argentini è già diventata, prima ancora che abbia la possibilità di diventare legge, un interessante caso di analisi per il diritto costituzionale. A volte non è facile prevedere e realizzare che un fatto diventerà l’esempio dei libri di testo di domani. In altri casi, è perfettamente visualizzato che questo sarà il loro destino. La Legge Base, indipendentemente dal percorso politico che seguirà, si è guadagnata il suo giusto posto nei futuri manuali di diritto costituzionale. E lo ha fatto in virtù del rinnovamento, non solo giuridico, ma anche sociale, del dibattito su alcune questioni del funzionamento della vita in democrazia che prima, sembrava, passavano inosservate.

In Argentina non si parlava praticamente di veto presidenziale dal 14 ottobre 2010, quando Cristina Fernández de Kirchner, con il decreto nazionale n. 1.482, pose il veto sulla tariffa mobile dell’82% per i pensionati. Per noi che siamo figli di una certa generazione, questo è il veto più rappresentativo di tutti. Quella che facilmente sorge nella memoria dopo pochi secondi pensando ad un’occasione in cui la figura è stata utilizzata. Eppure, il disegno di legge – promosso da UxP e UCR – che cerca di stabilire una nuova formula di mobilità pensionistica ha rilanciato il dibattito pubblico sulla possibilità che l’esecutivo metta il veto su una norma. Ed è proprio la Legge sulle Basi a portare al culmine questa discussione mettendo sul tavolo la possibilità di veti totali o parziali: Il presidente Milei, per quello che potrebbe dispiacergli riguardo alle modifiche che la Legge sulle Basi ha subito nel suo percorso, vorrà porre il veto su ciò che ritiene non favorevole al suo piano politico ed economico? Quali parti, se ce ne sono, della Legge di Base sono soggette a veto senza modificare l’intero schema?

Al Senato, invece, con la possibile trasferta di Javier Milei, è stata sollevata la questione del voto decisivo della presidente del Senato, la vicepresidente Victoria Villarruel. La dottrina non è contestata se il voto in caso di parità spetta a chi presiede la seduta del Senato spetti sia a chi è il presidente naturale (in questo caso il vicepresidente) sia al presidente provvisorio (attualmente , il senatore Bartolomé Abdala), o solo per il presidente d’ufficio. La Vicepresidente Villarruel, nel suo discorso di voto affermativo, si è pronunciata a favore di coloro che vogliono che l’Argentina cambi affinché i loro figli non debbano continuare a lasciare il Paese, e occupa già un posto privilegiato accanto al voto negativo della Vicepresidente Julio Cobos alle 04:25 del mattino del 17 luglio 2008. Oltre a quanto sopra, lo stesso Manuel García-Mansilla, già nominato per occupare un posto presso la Corte Suprema di Giustizia della Nazione, si è pronunciato in alcune occasioni a favore della posizione restrittiva, affermando che l’estensione al presidente provvisorio sarebbe incostituzionale perché data da un regolamento contrario e di rango inferiore – il Regolamento del Senato – al mandato costituzionale. Il dibattito, però, è aperto e i cittadini vi partecipano.

L’ultimo punto che merita la nostra attenzione e che, incredibilmente, non è altro che una rivisitazione di alcune caratteristiche elementari della nostra Costituzione nazionale dopo la riforma costituzionale del 1994, riguarda la procedura che dovrà essere seguita una volta approvato un disegno di legge fotocamera ma nel frattempo ha ricevuto modifiche. Qui è interessante concentrare lo sguardo sul riformato articolo 81 della Costituzione nazionale, che recita quanto segue: “Se il progetto subisce integrazioni o correzioni da parte della Camera revisionatrice, deve essere indicato l’esito della votazione al fine di accertare se tali integrazioni o correzioni sono state apportate dalla maggioranza assoluta dei presenti ovvero dai due terzi dei presenti”. Nella Legge Basi la Camera d’origine era la Camera Bassa, quella dei Deputati; e la Camera di revisione è stata la Camera Alta, quella dei Senatori. Le norme procedurali per la sanzione e l’approvazione delle leggi successive al 1994 danno importanza a questa distinzione, poiché occorre tener conto con quali maggioranze (semplice o di due terzi) la Camera di revisione ha votato sul progetto in questione. Ciò affinché, quando ritornerà alla Camera d’origine, potrà insistere sulla versione originaria oppure sottoporsi a quella modificata. Non esiste una terza opzione possibile: o insistiamo su ciò che era già stato votato originariamente, oppure ammettiamo ciò che è stato modificato. Una diga per evitare che il dibattito legislativo diventi eterno.

Tutto ciò che viene raccontato nelle righe precedenti sembra essere nuovo, ma ogni novità non è altro che dimenticanza. Queste sono state per lungo tempo le regole di funzionamento della nostra democrazia, alcune in vigore senza modifiche fin dagli albori della nostra vita costituzionale nel 1853, altre con le riforme che il passare del tempo e le migliori pratiche hanno indicato. È salutare che in Argentina si parli sempre più di Diritto Costituzionale, che ci si preoccupi sempre più di istituzionalità. Purché sia ​​in buona fede e con buone intenzioni, e non una scusa temporanea per colorare altre intenzioni che non erano buone con una patina di bontà e legittimità.

*Informazioni.

 
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