Le 5 modifiche alla RIGI apportate all’ultimo minuto al Senato

Le 5 modifiche alla RIGI apportate all’ultimo minuto al Senato
Le 5 modifiche alla RIGI apportate all’ultimo minuto al Senato

2) Piano di sviluppo dei fornitori locali (art 174 comma L)

Si specifica che ogni sviluppo dovrà proporre almeno il 20% dell’investimento totale in fornitori nelle organizzazioni nazionali, “purché l’offerta di fornitori locali sia disponibile e alle condizioni di mercato in termini di prezzo e qualità”.

Il testo integrale dell’articolo 174, comma L, sarebbe il seguente:

“Articolo 174, comma L).- Piano di sviluppo dei fornitori locali: Che deve contenere l’impegno a contrarre fornitori locali per beni e/o lavori per lo sviluppo del Progetto equivalenti ad almeno il venti per cento (20%) del l’intero importo dell’investimento è destinato al pagamento dei fornitori corrispondenti al Progetto, purché la fornitura di fornitori locali sia disponibile e alle condizioni di mercato in termini di prezzo e qualità. Tale percentuale minima dovrà essere mantenuta durante le fasi di costruzione e di esercizio.”

3) Modifica dei termini di riscossione (articolo 196):

Esporta i prodotti delle iniziative aderenti al RIGI ed effettuato da singoli veicoli di progetto (VPU) sono esclusi nelle percentuali di seguito descritte dell’obbligo di ingresso e/o negoziazione e regolamento nel mercato dei cambi:

  • venti% dopo trascorso 2 anni conteggiati a partire dalla data di messa in servizio della VPU
  • 40% dopo trascorso 3 anni conteggiati a partire dalla data di messa in servizio della VPU
  • 100% dopo trascorso 4 anni conteggiati a partire dalla data di messa in servizio della VPU

“Tali fondi nelle predette percentuali saranno liberamente disponibili”, precisano le riforme all’articolo 196 della legge Basi, e aggiungono: “Le VPU non saranno obbligate a registrare e/o regolare valute estere e/o “qualsiasi controvalore corrispondente ad altri elementi o concetti legati al progetto oggetto del piano di investimenti approvato, previa loro libera disponibilità.”

Ma aggiunge anche questo “le valute esentate dall’obbligo di immissione e di regolamento nei termini precedenti saranno liberamente disponibili alle VPU.”

L’articolo precisa inoltre che “quando si tratta della riscossione delle esportazioni di cui al primo comma del presente articolo (entro 196) effettuata dai titolari di VPU di P.dichiarati progetti di esportazione strategica a lungo termineai fini dell’eccezione dell’obbligo di ingresso e/o negoziazione e regolamento nel mercato dei cambi, i termini indicati ai commi precedenti saranno computati come segue:

  • venti% dopo trascorso 1 anno conteggiati a partire dalla data di messa in servizio della VPU
  • 40% dopo trascorso 2 anni conteggiati a partire dalla data di attuazione della VPU
  • 100% dopo trascorso 3 anni conteggiati a partire dalla data di messa in servizio della VPU

In tale articolo, infine, si chiariva che: “Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicabili alla VPU a condizione che quelle previste nel regime generale di negoziazione e regolamento del mercato dei cambi per le operazioni di esportazione non siano più favorevoli”.

4) Azioni, quote o partecipazioni della VPU (articolo 205)

In questo caso, il articolo 205 In modo che la azioni, quote o partecipazioni sociali delle VPU collegate al RIGI Potere essere oggetto di attività di garanzia legale.

In questo modo, i beni possono essere trasferiti, direttamente o indirettamente, senza previa autorizzazione dell’autorità richiedente, e devono essere informati nell’ambito 15 giorni di calendario successivi all’evento. I beni possono essere oggetto di stampa, cessione in garanzia, trust o qualsiasi altro tipo di attività di garanzia legale.

Il testo completo dell’articolo 205 sarebbe questo:

“Articolo 205.- Le azioni, quote o partecipazioni sociali delle VPU collegate al RIGI possono essere trasferite, direttamente o indirettamente, senza previa autorizzazione dell’autorità richiedente, dandone comunicazione a quest’ultima entro quindici (15) giorni successivi occorrenza.

Le azioni, quote o partecipazioni sociali delle VPU collegate al RIGI sarà in grado essere oggetto di pegno, cessione in garanzia, trust e/o qualsiasi altro tipo di operazione di garanzia legale con enti finanziari, istituti di credito, locali o esteri, senza previa autorizzazione dell’autorità richiedente, e quest’ultima deve essere informata entro i quindici ( 15) giorni di calendario successivi all’evento.”

5) Moderano l’iter di approvazione del Veicolo a Progetto Unico (VPU) (articolo 175)

Per evitare che progetti vengano respinti per questioni di rigido rigore formale – come definito dai consiglieri parlamentari – o che l’Amministrazione non rispetti scadenze già molto brevi, si è proposto di modificare i primi tre commi del articolo 175. Questa modifica mira a semplificare la procedura di approvazione per una VPU.

Il testo completo dell’articolo 175 sarebbe questo:

“Articolo 175.- Dalla presentazione della domanda di adesione e del piano di investimenti da parte della VPU (o, se del caso, dalla presentazione di qualsiasi informazione complementare o esplicativa richiesta dall’autorità richiedente a tal fine), la domanda dell’autorità avrà un periodo massimo di quarantacinque (45) giorni per emettere approvazione o rigetto. Il periodo di quarantacinque (45) giorni di cui sopra è essenziale. L’atto amministrativo di approvazione o di rigetto della domanda di adesione deve essere comunicato entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sua emissione.

L’autorità richiedente può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti indispensabili per analizzare la fattibilità e la fattibilità del progetto in base alle sue caratteristiche e può anche fissare un’audizione con i rappresentanti della VPU. Il termine previsto dal primo comma sarà sospeso dalla data di notifica della richiesta di informazioni integrative fino alla data di presentazione delle ulteriori informazioni o chiarimenti richiesti.

La decisione sull’approvazione o sul rifiuto da parte dell’autorità richiedente si baserà sulle informazioni contenute nella domanda di adesione, nel piano di investimenti e sulla valutazione che l’autorità richiedente effettua nei termini previsti dalla presente legge. La decisione al riguardo non sarà discrezionale e rispetterà la garanzia di uguaglianza davanti alla legge di tutti i richiedenti, rispettando l’uniformità e la coerenza nei criteri di assegnazione.

Nei casi in cui vi sia rigetto, l’atto amministrativo deve contenere espressamente e chiaramente le motivazioni su cui si fonda tale rigetto, che possono consistere esclusivamente nei seguenti:

  • Mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla presente legge;
  • Non raggiungere l’importo minimo di investimento richiesto;
  • Un periodo eccessivo e ingiustificato proposto come termine ultimo per rispettare l’importo minimo di investimento in attività idonee;
  • Un ammontare di investimento in attività ammissibili inferiore a quello richiesto come investimento minimo durante il primo e il secondo anno successivi alla data di notifica dell’atto amministrativo di approvazione del piano di adesione RIGI e del piano di investimenti;
  • La mancanza di informazioni adeguate o essenziali nel piano di investimenti;
  • L’assenza di permessi rilevanti o essenziali per l’esecuzione del piano di investimenti e/o l’incertezza o la lunga durata per il loro ottenimento che potrebbero mettere a repentaglio la fattibilità del progetto nei tempi proposti;
  • Una chiara ed evidente impossibilità di rispettare il piano di investimenti nelle modalità proposte dalla VPU a discrezione dell’autorità richiedente, sia in termini di fattibilità tecnica, economica e/o finanziaria; IO
  • La constatazione da parte dell’Autorità di Polizia secondo cui l’ingresso nel RIGI da parte della VPU richiedente genererebbe una distorsione del mercato locale.

Il rigetto della domanda di adesione al RIGI è inappellabile. Tuttavia, la VPU avrà il diritto di presentare un nuovo piano di investimenti relativo allo stesso progetto e sottoporlo nuovamente all’esame dell’autorità richiedente fino a due (2) altre volte nell’arco dello stesso anno solare. L’atto amministrativo che approva la domanda di adesione e il piano di investimenti indicherà espressamente quanto segue:

  • La data di adesione al RIGI, che risale alla data di presentazione della domanda di adesione o di presentazione delle informazioni complementari che ne hanno consentito l’approvazione;
  • Gli importi da rispettare in ciascuno dei primi due (2) anni contano dalla data di notifica dell’atto amministrativo che approva l’adesione al RIGI; E
  • Il termine per il rispetto dell’importo minimo di investimento in attività ammissibili proposto dalla VPU nel piano di investimenti approvato.

L’atto amministrativo di approvazione della richiesta di adesione implicherà che la VPU è membro del RIGI, che il piano di investimenti presentato è stato approvato e che il progetto oggetto di acquisizione, costruzione, sfruttamento e/o sviluppo da parte della VPU è un progetto aderito RIGI.

Una volta emesso l’atto amministrativo di approvazione della domanda di adesione, come data di adesione al RIGI, e di acquisizione dei diritti, sarà considerata la data di presentazione originaria della domanda di adesione da parte della VPU o la data successiva in il che la VPU ha completato in modo soddisfacente per l’autorità richiedente la sua domanda di adesione originale con le informazioni chiarificatrici e/o complementari richieste dall’autorità richiedente, a seconda di quale evento si verifica per ultimo.

La data di adesione sarà considerata la data di acquisizione dei diritti RIGI sia per il progetto che per la VPU.

La data di notifica alla VPU dell’atto amministrativo di approvazione dell’adesione al RIGI e del piano di investimenti sarà considerata data di assunzione da parte della VPU degli impegni e dei requisiti essenziali di rispetto previsti dal RIGI per la permanenza nel regime.

L’atto amministrativo che approva il piano di investimenti di un determinato progetto costituirà i diritti derivanti dal RIGI.

Una volta emesso l’atto amministrativo di approvazione, l’autorità richiedente procederà a:

  • Rilascia come prova di adesione al RIGI ed a fini meramente dichiarativi il “Certificato di Adesione del Progetto al RIGI” che accrediterà il diritto a godere degli incentivi previsti dal RIGI. L’atto di approvazione della domanda di adesione e di tale certificato sarà notificato alla VPU all’indirizzo stabilito al momento della presentazione del piano di investimenti entro cinque (5) giorni lavorativi successivi e successivi alla sua emissione;
  • Informare l’Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche, affinché entro il termine non prorogabile di dieci (10) giorni lavorativi generi un apposito CUIT ai fini del RIGI per la VPU al quale verrà aggiunto alla fine l’acronimo “RIGI” del numero. ”; E
  • Informare l’autorità competente in materia di cambio (Banca Centrale della Repubblica Argentina – o chi la sostituisce) affinché applichi alla VPU gli incentivi qui previsti in materia di cambio.

Nel caso di cui al quarto comma dell’articolo 167, una volta approvata la domanda di adesione al RIGI da parte dell’autorità richiedente, deve essere avviata una procedura di rinegoziazione contrattuale al fine di giungere all’adeguamento del contratto di concessione alle particolari esigenze di ciascun progetto e il suo finanziamento. La durata del contratto deve essere stabilita tenendo conto degli investimenti impegnati, del finanziamento applicato al progetto e di un profitto ragionevole.

 
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