Quali nuove modifiche apportano benefici alla maternità e alle famiglie? › Cuba › Granma

A partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei prossimi giorni entrerà in vigore un nuovo regolamento che modifica il decreto-legge 56 sulla maternità dei lavoratori e sulla responsabilità delle famiglie, che proroga il termine per il godimento del periodo di prestazione sociale fino a 15 mesi di vita del minore.

Virginia Marlen García Reyes, direttrice generale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inass), ha spiegato alla stampa che, ad oggi, l’indennità viene pagata solo fino al compimento dei 12 mesi di età del bambino, e nei tre mesi successivi è autorizzato un congedo non retribuito.

Ha aggiunto che questa decisione influenza la modifica di sei articoli dello stesso decreto legge 56.

Ha ricordato che questa norma era già stata precedentemente modificata dal decreto legge 71, che regola la tutela per le madri e i padri committenti – coloro che per diversi motivi non possono concepire e ricorrono alla gravidanza solidale – e per la maternità surrogata solidale, temperata con l’aggiornamento della normativa il Codice della Famiglia.

QUALI SONO QUESTE MODIFICHE?

García Reyes ha spiegato che, con l’attuazione di questa norma, vengono modificati gli articoli 1, 8, 24, 40, 42 e 44 del decreto legge 56, come modificato dal decreto legge 71 del 2023.

Riguardo all’obiettivo di questa riforma, osserva che l’articolo 1 ripristina la disciplina relativa alla maternità del lavoratore e alla responsabilità delle famiglie riguardo:

  • Garantire e facilitare l’assistenza medica alle donne che lavorano durante la gravidanza, il riposo pre e postnatale, l’allattamento e, per entrambi i genitori, la cura delle figlie e dei figli.
  • Regolamentare le prestazioni monetarie, economiche e sociali, a partire da 34 settimane di gravidanza, o 32 se la gravidanza è multipla, e fino al raggiungimento dei primi 15 mesi di vita del bambino.
  • Estendere l’esercizio del diritto di tutela istituito per la cura dei minori ad altre persone che lavorano, in conseguenza della pluriparentalità, dell’affiliazione adottiva, assistita e socio-affettiva, secondo le tipologie e le fonti di affiliazione previste dal Codice della famiglia.
  • Fornire un sussidio monetario alla madre o al padre di figlie o figli di età inferiore a 17 anni, malati, o ad uno dei nonni lavoratori, che è responsabile della loro cura.
  • Concedere il diritto all’assegno sociale ad uno dei nonni lavoratori che si prendono cura del minore, la cui madre è studentessa, per contribuire a garantire la continuità degli studi e la propria autonomia.
  • Fornire un trattamento differenziato quando il minore richiede un’attenzione speciale.

Riguardo alle altre disposizioni modificate, il Direttore generale dell’Inass ha precisato che l’articolo 8 disciplina che l’assegno sociale è quello concesso alla madre, al padre o a uno dei nonni materni o paterni che ha a carico la cura del minore, a scadenza del congedo prenatale e fino al compimento dei 15 mesi di età del bambino.

Allo stesso modo, l’articolo 24 prevede che il padre può determinare che i diritti alla cura del minore siano esercitati dai nonni, dalla sorella o dal fratello, dal familiare materno o paterno o da altro familiare, lavoratori del settore statale o non statale, fino all’arrivo del minore. ai 15 mesi di vita.

Per garantire l’assistenza e le cure mediche del minore fino al compimento dei 15 mesi, l’articolo 40 stabilisce il diritto della madre o del padre incorporato nel lavoro, a seconda dei casi, a godere di un’ora retribuita al giorno allattamento al seno e un giorno di permesso retribuito ogni mese per frequentare il centro di cure pediatriche.

L’articolo 42 stabilisce che, quando il minore raggiunge i primi 15 mesi di vita, se in risposta alle sue cure, la madre o il padre – a seconda dei casi – non possono ritornare al lavoro, hanno diritto a godere delle ferie accumulate, e una volta concluso, se non si riprende il lavoro, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Infine, l’articolo 44 prevede che la madre o il padre di un minore, che abbia una malattia comprovata da certificato medico e riepilogo dell’anamnesi, un’invalidità fisica, psichica o sensoriale, coperta da parere medico, che richieda particolare attenzione, se se sei un lavoratore del settore statale, puoi usufruire del congedo non retribuito dai 15 mesi di età fino ai cinque anni del bambino.

Quanto sopra, ha spiegato García Reyes, non significa che la famiglia rimanga economicamente senza protezione a causa dell’impossibilità di lavorare per la cura del minore, poiché può beneficiare del regime di assistenza sociale complementare, basato sul complemento del reddito del nucleo che garantisce il sostentamento della casa.

SFONDO

Questa misura era stata precedentemente annunciata dalle autorità statali e dal governo dell’isola, in un chiaro esempio di protezione di ciò che è più prezioso per ogni famiglia: i bambini.

García Reyes ha spiegato che questa modifica corrisponde all’attenzione alla dinamica demografica, che ha avuto un controllo permanente da parte dei massimi vertici del paese, e che dalla sua approvazione sono state adottate misure per affrontare e stimolare la fertilità, che sono state attuate gradualmente.

Lui ha aggiunto che queste misure vengono analizzate ogni anno per la loro fattibilità nel processo di preparazione del piano economico e del bilancio statale ogni anno, anche con la complessa situazione economica che attraversa il paese, aggravata dall’intensificazione del blocco.

UN REGISTRO DI MODIFICHE PRECEDENTI

Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 56 sulla Maternità dei Lavoratori e sulla Responsabilità Familiare, che ha aumentato e parificato le garanzie per le madri lavoratrici nel settore statale e non statale.

Inoltre, prevedeva il pagamento del 100% della retribuzione della lavoratrice, in caso di gravidanza a rischio, e l’eliminazione del requisito di aver lavorato 75 giorni per avere diritto a ricevere benefici economici e sociali.

D’altro canto, l’entrata in vigore del decreto legge 71, nel 2023, ha esteso l’esercizio del diritto alla tutela per la cura della figlia o del figlio anche alle altre persone che lavorano.

Ha inoltre esteso l’esercizio del diritto alla tutela previsto per la cura della figlia o del figlio, alle persone che lavorano, in conseguenza della pluriparentalità, dell’affiliazione adottiva, assistita e socio-affettiva, secondo le tipologie e le fonti di affiliazione previste. nel Codice delle famiglie.

 
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